Dal Codice civile italiano
Delle persone e della famiglia Titolo VI Del matrimonio
Capo I Della promessa di matrimonio
Art.79 Effett iLa promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad
eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento.
Art.80 Restituzione dei doni 1- Il promittente può domandare la
restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se
questo non è stato contratto (785). 2- La domanda non è proponibile dopo
un anno dal giorno in cui s’è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio
o dal giorno della morte di uno dei promittenti (2964ss.).
Art.82 Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico Il
matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato
in conformità del Concordato della Santa Sede e delle leggi speciali sulla
materia.
Capo III Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato
civile Sezione IDelle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art.84 I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su
istanza dell'interessato, accerta la sua maturità psico-fisica e la
fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i
genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio
ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o
al tutore. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla
corte d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile,
emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando è
decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto
reclamo.
Art.85 Inderdizione per infermità di mente. Non può contrarre
matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Se l'istanza di
interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che
si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione
non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non
sia passata in giudicato.
Art.86 Libertà di stato. Non può contrarre matrimonio chi è vincolato
da un matrimonio precedente.
Art.87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione. Non possono
contrarre matrimonio fra loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in
linea retta, legittimi o naturali; 2) i fratelli o le sorelle germani,
consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote; 4)
gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui
l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il
quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili; 5) gli
affini in linea collaterale in secondo grado; 6) l'adottante, l'adottato
e i suoi discendenti; 7) i figli adottivi della stessa persona; 8)
l'adottato e i figli dell'adottante; 9) l'adottato e il coniuge
dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato. I divieti
contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione. I
divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto
dipende da filiazione naturale. Il tribunale, su ricorso degli
interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai
numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione
naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il
matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di
affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere
accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva
da matrimonio dichiarato nullo. Il decreto è notificato agli interessati
e al pubblico ministero. Si applicano le disposizioni dei commi quarto,
quinto e sesto dell'articolo 84.
Art.88 Delitto.Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone
delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato
sul coniuge dell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero
fu ordinata la cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino
a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Art.89 Divieto temporaneo di nuove nozze. Non può contrarre
matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento,
dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente
matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati
pronunciati in baseall'articolo 3, numero 2, lettere b ed f , della
legge 1° dicembre 1970, n. 898,e nei casi in cui il matrimonio sia stato
dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei
coniugi. Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è
inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da
sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la
moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si applicano le
disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dello articolo 84 e del
comma quinto dell'articolo 87. Il divieto cessa dal giorno in cui la
gravidanza è terminata.
Art.90 Assistenza del minore. Con il decreto di cui all'articolo 84
il tribunale o la corte di appello nominano, se le circostanze lo
esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione
delle convenzioni matrimoniali.
bassa
AC web - Via Restelli, 4 - 20064 Gorgonzola (MI) P.
Iva 03137320960