Art.29. 1- La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio. §2 Il matrimonio è ordinato
sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti
dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Art. 30 1- E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. 2- Nei casi di
incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti. 3- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima.
Art.31 1- La Repubblica agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. 2- Protegge la
maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a
tale scopo.
bassa
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